Entro il 31 marzo 2022, gli enti non commerciali sono tenuti a presentare un “nuovo” modello EAS qualora siano intervenute, nell’anno 2021, variazioni nei dati precedentemente comunicati.
Più precisamente, il modello va presentato per la prima volta all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente oppure entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate modifiche durante l’anno precedente.

Soggetti interessati

L’adempimento interessa tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e nell’art. 4, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 633/1972, compresi quelli che svolgono la sola attività istituzionale ovvero si limitano a riscuotere quote associative o contributi.

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n.398/1991– Regime speciale IVA e imposte dirette);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460/1997;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

ATTENZIONE: Il modello EAS non deve essere presentato dagli Enti del terzo settore (ETS) iscritti nel Registro Unico nazionale così come introdotto dal D.Lgs n.117/2017 (c.d. “Riforma del Terzo settore”).

Modalità operative

Come accennato, la comunicazione va trasmessa all’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (è d’obbligo rammentare che il modello EAS deve essere ripresentato completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subìto variazioni);
  • esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).

Per gli enti neo-costituiti, invece, il modello EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione.

In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti” (occorre barrare la relativa casella, avendo cura di inserire la data di decorrenza).

Tra i motivi che possono far venire meno i requisiti:

  • lo svolgimento in modo esclusivo o prevalente da parte dell’ente associativo di attività commerciale;
  • la trasformazione dell’ente associativo in società lucrativa;
  • la trasformazione dell’ente associativo in fondazione;
  • per le associazioni di cui all’art. 148, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 (associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona), il venire meno di una delle clausole antielusive di cui all’art. 148, comma 8, D.P.R. n. 917/1986.

Compilazione semplificata

In presenza di dati e notizie già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, per alcune tipologie di enti associativi sono previste modalità semplificate di compilazione del modello.

La semplificazione interessa i seguenti soggetti:

  • associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla Legge n. 383/2000;
  • organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/1991, diverse da quelle esonerate (organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
  • associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
  • associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • movimenti e partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della Legge n. 2/1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o europeo;
  • associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, loro articolazioni territoriali e/o funzionali, enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni, istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • Anci, comprese le articolazioni territoriali;
  • associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con D.P.C.M. (es. l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
  • associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
  • federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.

Remissione in bonis

In caso di inadempimento, è prevista la possibilità della c.d. remissione in bonis, consistente in una sorta di ravvedimento per consentire ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione fiscale al fine di beneficiare di agevolazioni fiscali o regimi opzionali.

A tal fine è necessario:

  • presentare il modello EAS;
  • versare una sanzione pari ad 250 euro.

Il versamento deve avvenire mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 8114, entro il termine della prima dichiarazione utile.

In questo caso, si fa riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2021 in scadenza il 30 novembre 2022.

|di Luca Mattonai, Dottore Tributarista ed Esperto in SSD|