Le Novità a Seguito Della Conversione in Legge Del “Decreto Sostegni-Ter”

Buone notizie per i contribuenti arrivano con la conversione in legge del cosiddetto “Decreto Sostegni Ter” in relazione al versamento delle somme dovute in tema di rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio.

Come si ricorderà il governo aveva più volte modificato, a seguito delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia Covid-19, i termini per i pagamenti delle rate dovute dai contribuenti, operando una serie di proroghe fino ad arrivare al termine ultimo del 09 dicembre 2021 (che per effetto dei cinque giorni di tolleranza si consideravano tempestivi se effettuati entro il 14 dicembre).  Entro tale data ciascun contribuente avrebbe dovuto integralmente regolarizzare tutte le rate fino a quel momento scadute e non pagate. Quanti non fossero riusciti a mettersi in pari con i pagamenti sarebbero incorsi nella decadenza dei benefici della rottamazione Ter e del saldo e stralcio.

Purtroppo, la platea di quanti non sono riusciti a regolarizzare la propria posizione è risultata molto ampia, ragion per cui il governo ha deciso, in sede di conversione del decreto Sostegni Ter, di operare una rimessione in termini che possa favorire quanti volessero ancora usufruire dei benefici della rottamazione. Pertanto, secondo la nuova formulazione dell’art.68 del DL 18/2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia), come riscritto ad opera del nuovo art.10-quinquies del DL 4/2022, saranno considerati efficaci ai fini della rottamazione e del saldo e stralcio, e non ne determineranno l’inefficacia, i pagamenti effettuati secondo le modalità che di seguito indichiamo:

RIEPILOGO RATE

Scadenza rataNuovo termine di versamento
Rate scadute nell’anno 202030/04/2022 (differito al 02/05)
Rate scadute nell’anno 202131/07/2022 (differito al 01/08)
Rate scadute o a scadere nell’anno 202230/11/2022

Per le rate in scadenza nel 2022 si potrà, quindi, optare anche per il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2022.

TOLLERANZA 5 GIORNI

Per tutte le su indicate scadenze è sempre valida la tolleranza di 5 giorni prevista dall’art.3, comma 14 bis del DL 119/2022, per cui il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato entro le seguenti date:  

09/05/2022 per le rate da pagare entro il 30/04 che essendo sabato slitta al 02/05 e i cinque giorni decorrono da tale data fino al 07/05 (a sua volta sabato per cui il termine ultimo viene ad essere il 09/05);

08/08/2022 per le rate da pagare entro il 31/07 che essendo domenica slitta al 01/08 e i cinque giorni decorrono da tale data fino al 06/08 (a sua volta sabato per cui il termine ultimo viene ad essere il 08/08);

05/12/2022 per le rate da pagare entro il 30/11/2022.

Decorsi i cinque giorni di tolleranza senza aver effettuato i relativi pagamenti si determina l’inefficacia delle definizioni con la perdita dei relativi benefici, ovvero il ripristino del totale carico debitorio (al netto di quanto versato), l’impossibilità di richiedere ulteriori dilazioni, la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della rottamazione.

RIEPILOGO RATE CON TOLLERANZA 5 GIORNI

ScadenzeScadenze con termine di tolleranzaRate da pagare
30/04/20229 maggio 2022Rate di rottamazione-ter e saldo e stralcio
con scadenze ricadenti nell’anno 2020
31/07/20228 agosto 2022Rate di rottamazione-ter e saldo e stralcio
con scadenze ricadenti nell’anno 2021
30/11/20225 dicembre 2022Rate di rottamazione-ter e saldo e stralcio
con scadenze ricadenti nell’anno 2022

Altro aspetto importante, che vogliamo segnalare, è la previsione introdotta con il comma 2 del nuovo art. 10-bis che interviene nei confronti delle procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del mancato pagamento entro la precedente scadenza del 09/12/2021. Per tali procedure interverrà l’estinzione automatica ma le somme, eventualmente versate, in relazione a tutti i debiti definibili, resteranno definitivamente acquisite e non saranno più ripetibili.

Infine, con le FAQ pubblicate il 29 marzo 2022 l’agenzia delle entrate ricorda che i contribuenti decaduti dal beneficio della definizione agevolata per il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019 non possono beneficiare delle nuove scadenze, ma possono richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973, così come previsto dal Decreto “Rilancio”. La stessa rateizzazione può essere richiesta anche per i debiti oggetto della prima Rottamazione e della Rottamazione bis in base a quanto stabilito dal Decreto “Ristori”.

COME EFFETTUARE I PAGAMENTI

Per effettuare il pagamento sarà possibile utilizzare i bollettini già ricevuti a seguito dell’accettazione della domanda, anche se il versamento stesso avviene in date differenti rispetto a quelle originarie ed indicate sugli stessi bollettini. In caso di smarrimento, il contribuente potrà, in autonomia, richiederne copia attraverso l’apposito modulo presente sul sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione senza dover accedere con pin o password personali. In alternativa, sarà possibile scaricarli attraverso la propria Area Riservata, accedendo con SPID, CIE o CNS.

Per poter pagare i bollettini di Rottamazione ter, saldo e stralcio il contribuente avrà le seguenti opzioni:

  • utilizzare il servizio “Paga on-line” (disponibile sul sito web di Agenzia delle Entrate – Riscossione e sull’APP EquiClick);
  • scegliere i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo PagoPA;
  • prenotare un appuntamento presso lo sportello territoriale più vicino con il servizio “Prenota un appuntamento allo sportello territoriale” presente nell’area pubblica del sito web di Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Riteniamo, dunque, che la riapertura dei termini potrà favorire quanti non erano stati in grado di regolarizzare le proprie posizioni entro il 14/12/2021 ma che, probabilmente, questa potrebbe essere l’ultima chance a favore dei contribuenti per poterlo fare.

|di Mario Rapisarda, Consulente del Lavoro Esperto nel Settore Sportivo|